Vecchio inquilino non ha pagato le bollette dell’acqua: ora chi paga la cifra arretrata? Il punto

La questione del pagamento delle bollette arretrate dell’acqua lasciate insolute da un vecchio inquilino è una delle situazioni più frequenti – ma anche più delicate – che possono coinvolgere proprietari di immobili e nuovi locatari in Italia. Il punto cruciale della problematica ruota attorno all’intestazione del contratto di fornitura dell’acqua: sapere a chi era intestato il contratto al momento dell’accumulo delle morosità determina in modo netto chi è effettivamente tenuto al pagamento di quanto dovuto.

Bolletta dell’acqua e responsabilità: tutto dipende dall’intestazione

Nel sistema italiano delle locazioni, la prassi vigente vede generalmente l’inquilino assumersi gli oneri relativi ai consumi delle utenze domestiche – tra cui luce, gas e acqua – a meno che il contratto di affitto non preveda diversamente. Tuttavia, la sola previsione contrattuale non è sufficiente a definire la responsabilità giuridica verso il gestore del servizio idrico: il soggetto obbligato è infatti esclusivamente chi risulta intestatario della fornitura agli occhi del fornitore. Di conseguenza:

  • Se il contratto dell’acqua è intestato all’inquilino, lui solo risponde dei debiti pregressi con la compagnia erogatrice, anche dopo aver lasciato l’immobile.
  • Se il contratto rimane intestato al proprietario, è questi che, in caso di mancati pagamenti, si troverà giuridicamente obbligato a saldare gli arretrati con il gestore dell’acqua.

Le società di servizi, infatti, possono agire solo contro il soggetto con cui hanno stipulato il contratto. Pertanto, la compagnia idrica non può esigere il pagamento dal nuovo inquilino, né tantomeno può pretendere dagli inquilini futuri il saldo delle morosità accumulate da chi li ha preceduti. Resta tuttavia la possibilità, per il proprietario che ha dovuto pagare in passato le utenze lasciate insolute da un inquilino, di agire legalmente per il recupero delle somme versate a titolo di rimborso, anche attraverso la trattenuta del deposito cauzionale se previsto e sufficiente.

Il nuovo inquilino e il blocco delle utenze: quali rischi?

Da un punto di vista pratico, uno degli inconvenienti più rilevanti è il rischio di sospensione della fornitura dovuto all’insolvenza del vecchio inquilino, specie nelle situazioni in cui il nuovo locatario subentra senza un tempestivo cambio d’intestazione. La compagnia idrica, infatti, se la fornitura continua a risultare intestata all’ex inquilino moroso, potrà procedere con la sospensione del servizio dopo aver tentato senza successo la riscossione del credito nei confronti dell’obbligato principale. Se invece si è già perfezionata la voltura – ossia il cambio del contratto a nome del nuovo affittuario – ogni debito rimane cristallizzato in capo al soggetto precedente (voltura).

Il nuovo inquilino non può essere legalmente costretto al pagamento delle morosità già maturate dal vecchio. Tuttavia, può accadere che alcune società di servizio richiedano, come prassi amministrativa, il saldo delle precedenti bollette prima di procedere con la riattivazione della fornitura a favore del nuovo intestatario. In questi casi si tratta di richieste contestabili, in quanto prive di base giuridica, e potenzialmente impugnabili anche mediante ricorso alle autorità preposte.

L’onere residuo e il ruolo del proprietario

Occorre distinguere accuratamente il ruolo del proprietario dell’immobile. Se il contratto dell’acqua è intestato a lui e decide di lasciare la gestione delle utenze in tale modo, egli si espone sempre alla responsabilità diretta nei confronti del gestore: anche se i consumi sono tecnicamente effettuati dell’inquilino, il debitore legale verso la compagnia rimane il titolare del contratto. La traslazione dell’onere sull’inquilino avviene solo sul piano interno, ossia come diritto di rivalsa tra privati, non nei confronti del fornitore.

Viceversa, se il proprietario ha curato la voltura a favore dell’inquilino, può considerarsi del tutto estraneo al debito. Le compagnie non potranno esigere da lui il pagamento, né avviare forme di recupero crediti che lo riguardino. È fondamentale, quindi, che il proprietario, al termine del rapporto di locazione, si accerti della regolarità dei pagamenti e provveda immediatamente a richiedere la voltura o la cessazione per evitare di essere coinvolto in eventuali morosità rimaste inevase.

Come prevenire i danni: consigli e azioni pratiche

Per ridurre il rischio di contenziosi o servizi sospesi, è consigliabile seguire alcune indicazioni operative:

  • Stipulare contratti di locazione dettagliati dove sia esplicitato chi è responsabile delle utenze e cosa accade in caso di inadempienze.
  • Effettuare e verbalizzare la lettura dei contatori al momento del subentro o della riconsegna dell’immobile, per documentare chiaramente i consumi attribuibili al vecchio e al nuovo inquilino.
  • Monitorare i pagamenti periodici delle utenze, richiedendo le ricevute almeno una volta all’anno, soprattutto in caso di intestazione a proprio nome.
  • Agire tempestivamente con voltura o cessazione della fornitura ogni volta che cambia l’intestatario dell’immobile, così da evitare morosità successive imputabili al vecchio inquilino.
  • Conservare traccia scritta di tutte le comunicazioni con l’inquilino, specie quelle che riguardano richieste di saldo o contestazioni di pagamenti, utili nel caso di azioni legali.

Se ci si trova nella situazione di dover saldare un debito contratto dal vecchio inquilino (ad esempio perché l’intestazione era rimasta al proprietario), il passo successivo sarà quello di recuperare le somme tramite una richiesta formale e, se necessario, mediante azione giudiziale. In determinate ipotesi il proprietario può trattenere l’importo dovuto dal deposito cauzionale versato dall’inquilino all’inizio della locazione.

Nota tecnica sulle azioni legali e la prescrizione

Eventuali azioni di rivalsa si reggono sulle prove documentali relative agli avvisi di pagamento e sulle spese sostenute. È importante agire entro i termini previsti dalla normativa sulla prescrizione dei crediti (cinque anni per le bollette idriche). Un’ulteriore tutela può essere rappresentata dall’assicurazione contro la morosità, sempre più diffusa nell’ambito delle locazioni per coprire i rischi di mancati pagamenti delle utenze e dei canoni.

Per ulteriori approfondimenti sulle specificità giuridiche delle bollette d’acqua e delle utenze domestiche è possibile consultare la voce dedicata su Wikipedia: risorsa idrica.

In definitiva, la risposta al quesito su chi debba sostenere la cifra arretrata delle bollette dell’acqua non pagate dall’inquilino uscente trova nella titolarità del contratto il suo criterio dirimente: paga chi è intestatario della fornitura, mentre il nuovo inquilino può sempre rifiutarsi di saldare debiti altrui già maturati, salvo diversi specifici accordi scritti con il proprietario.

Lascia un commento